Statuto dell'associazione swissAI

1. Denominazione e sede

1.1 Con il nome di swissAI (precedentemente KImpact) è costituita un’associazione soggetta al presente statuto e alle disposizioni di cui agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).

1.2 La sede dell'associazione è a Gebenstorf, AG.

2. Finalità

2.1 Lo scopo dell'associazione è quello di fungere da organismo di riferimento per lo scambio e la formazione continua di coloro che si interessano all'intelligenza artificiale (IA), nonché di promuovere il posizionamento delle aziende e delle persone partecipanti nel settore dell'IA in qualità di associazione.

2.2 La modifica dello scopo dell'associazione richiede il consenso di tutti i soci.

3. Soci

3.1 Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché le società di persone, che riconoscono e promuovono lo scopo dell’associazione.

3.2 Dopo un mese di periodo di prova, i partecipanti possono decidere se desiderano continuare a farne parte. In assenza di veto da parte del consiglio direttivo, il membro viene ammesso automaticamente. Una decisione negativa non deve essere motivata.

4. Quota associativa

4.1 La quota associativa viene stabilita ogni anno dall’assemblea dei soci. Il suo importo massimo è di CHF 200 all’anno per persona.

4.2 I soci sono tenuti a versare l’intera quota associativa per l’anno solare in cui avviene la loro ammissione o in cui cessa la loro iscrizione.

5. Cessazione dell'iscrizione

5.1 Cause di estinzione

L'adesione cessa per

  1. Dimissioni;
  2. Esclusione;
  3. Decesso nel caso delle persone fisiche o perdita della capacità giuridica nel caso delle persone giuridiche.

5.2 Recesso

La recessione può essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo con un preavviso di 3 mesi rispetto alla fine dell'anno solare. In caso di recesso nel corso dell'anno, la quota relativa alle spese non viene rimborsata. Il recesso a fine anno è sempre possibile.

5.3 Esclusione

5.3.1 Il Consiglio direttivo può espellere un socio dall’associazione senza doverne indicare i motivi. L’espulsione avviene solo previa audizione del socio e viene comunicata per iscritto allo stesso. L’espulsione ha effetto immediato.

5.3.2 L'esclusione è definitiva. Non è prevista la possibilità di presentare ricorso all'assemblea dell'associazione.

5.4 Decesso delle persone fisiche o perdita della capacità giuridica delle persone giuridiche. L’adesione non è né ereditaria né trasferibile mediante atto giuridico.

6. Organizzazione dell'associazione

6.1 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. l'organo di revisione (il revisore).

6.2 Assemblea dei soci

6.2.1 L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci. Ad essa spettano i seguenti poteri:

  1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea associativa;
  2. Approvazione della relazione annuale, del bilancio d’esercizio, del bilancio preventivo e della relazione dell’organo di revisione (del revisore);
  3. Approvazione del bilancio del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione (del revisore);
  4. Determinazione delle quote associative e del bilancio annuale;
  5. Nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione (del revisore);
  6. Esame delle richieste presentate dal Consiglio direttivo e dai soci;
  7. Modifica dello statuto;
  8. Scioglimento dell'associazione;
  9. Deliberazione sulle materie riservate all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

6.2.2 L’assemblea ordinaria dell’associazione si tiene entro i primi 6 mesi di un anno solare. La convocazione viene inviata dal consiglio direttivo con almeno 20 giorni di anticipo, per iscritto o via e-mail, e contiene l’ordine del giorno, le proposte del consiglio direttivo, nonché la relazione annuale, il bilancio annuale e la relazione dell’organo di revisione.

6.2.3 Le mozioni dei soci destinate all’Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare. Il Consiglio direttivo inserisce nell’ordine del giorno le mozioni pervenute entro i termini previsti.

6.2.4 L’assemblea straordinaria dell’associazione viene convocata su decisione del consiglio direttivo, su richiesta motivata per iscritto di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto o su richiesta dell’organo di revisione. L’invito deve essere inviato almeno 10 giorni prima dell’assemblea.

6.2.5 L’assemblea associativa è presieduta dal presidente; in caso di suo impedimento, dal vicepresidente del consiglio direttivo o da un altro presidente di seduta eletto dall’assemblea associativa. Il presidente designa un segretario e due membri con diritto di voto incaricati di determinare i risultati delle votazioni e delle elezioni.

6.2.6 Delle deliberazioni dell’assemblea associativa deve essere redatto un verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario. I soci hanno il diritto di prendere visione del verbale.

6.2.7 Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano o, su delibera dell’assemblea associativa, per iscritto.

6.2.8 Ogni socio dell’associazione ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da una terza persona mediante delega scritta.

6.2.9 L’assemblea associativa adotta le proprie deliberazioni ed effettua le elezioni a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo diversa disposizione di legge o degli statuti. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.

6.3 Consiglio direttivo

6.3.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri. Essi vengono eletti dall’Assemblea dell’associazione per un mandato di 2 anni. È ammessa la rielezione. La revoca è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

6.3.2 L’assemblea generale elegge il presidente. Per il resto, il consiglio direttivo si costituisce autonomamente e, con l’elezione del presidente, stabilisce le proprie facoltà di firma. In linea di principio vige la firma collettiva. Il consiglio direttivo è composto almeno dal presidente e dal tesoriere. È consentito il cumulo di cariche.

6.3.3 Al Consiglio direttivo spetta la direzione e la rappresentanza dell’associazione. Esso può deliberare su tutte le questioni che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ai sensi della legge o dello statuto. Si tratta in particolare di:

  1. Gestione delle attività correnti e organizzazione dell'associazione;
  2. Preparazione e svolgimento delle assemblee associative;
  3. Ammissione ed esclusione dei soci;
  4. Contabilità.

6.3.4 Il Consiglio direttivo viene convocato su richiesta del presidente o su richiesta di un membro del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le sedute devono essere messe a verbale.

6.3.5 Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.

6.4 Organo di revisione (revisore)

6.4.1 L’assemblea dell’associazione può eleggere una o più persone fisiche o giuridiche, che non devono necessariamente essere soci dell’associazione, come organo di revisione (o revisore) per la durata di un anno di mandato. Il mandato termina con l’approvazione dell’ultimo bilancio annuale. È ammessa la rielezione. La revoca è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

6.4.2 L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. Il primo esercizio finanziario va dalla data di costituzione fino alla fine dell'anno civile in corso. Al 31 dicembre vengono chiusi i conti annuali e redatto l'inventario. I conti annuali vengono verificati dall'organo di revisione.

6.4.3 L’organo di revisione presenta all’assemblea ordinaria dell’associazione una relazione scritta sulla verifica del bilancio d’esercizio e formula una proposta in merito alla concessione o al rifiuto del discarico al tesoriere e al consiglio direttivo.

7. Patrimonio dell’associazione, responsabilità e obbligo di versamento integrativo

7.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dalle eccedenze del conto d'esercizio, da eventuali donazioni, dai contributi per l'organizzazione di eventi e dai lasciti.

7.2 Le passività dell’associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell’associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale e obbligo di versamento supplementare da parte dei soci dell’associazione.

8. Modifiche allo statuto e scioglimento

8.1 Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione richiedono la presenza di almeno tre quarti di tutti i soci e la maggioranza assoluta dei voti espressi.

8.2 Qualora non venga raggiunto uno dei quorum, deve essere convocata entro 6 settimane una seconda assemblea associativa con lo stesso ordine del giorno. Tale assemblea è valida a prescindere dal numero dei soci presenti.

8.3 In caso di scioglimento, l’assemblea dell’associazione decide in merito alla destinazione del ricavato della liquidazione.

9. Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto è stato approvato durante l'assemblea costitutiva del 1° settembre 2023 ed entra in vigore con effetto immediato. La costituzione dell'associazione ha efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2023.

Chris Beyeler, presidente